Termini e condizioni Casale500


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti condizioni di contratto valgono ad integrare e costituiscono parte essenziale del contratto di prestazione di servizi di banqueting sottoscritto in pari data seppure con atto separato tra:

- I Sig.ri ___________________________________________ di seguito e meglio definiti “clienti”; E

- La E.M EVENTI S.R.L. c.f. 11803071007 con sede in Via Quarto Negroni, 4F Ariccia 00072 RM.

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. Il contratto si intenderà concluso sin dalla data di sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi di banqueting, delle presenti condizioni generali di contratto che ne costituisce parte integrante. Nel caso in cui per indisponibilità di una delle parti non possa procedersi alla contestuale sottoscrizione degli atti sopra e meglio richiamati, sarà considerata paritetica anche la sottoscrizione non contestuale trasmessa tra le parti via mail o a mezzo Posta elettronica Certificata.

2. COMPENSO E RISOLUZIONE. I clienti dovranno corrispondere per l’evento oggetto del contratto l’importo complessivo di euro _________ con le “MODALITÀ DI PAGAMENTO” riportate nel “CONTRATTO DI BANQUETING”. L’importo di cui sopra è stato determinato con un minimo garantito di partecipanti adulti all’evento pari a 100. La corresponsione del compenso non potrà essere ritardata, sospesa ovvero omessa per qualsivoglia ragione o titolo avendo i Clienti espressamente rinunciato a sollevare eccezioni prima del pagamento.Il compenso dovuto alla EM EVENTI dovrà essere corrisposto dai Clienti con le seguenti tempistiche: 10% alla firma del contratto 10% alla prova Menù 50% 20 giorni prima dell’evento alla conferma del numero invitati 30% lo stesso giorno dell'evento prima che lo stesso abbia inizio Il mancato versamento delle somme dovute a titolo di acconto entro le singole scadenze, concordate tra le parti e qualificate come “termine essenziale”, produrrà la risoluzione immediata e di diritto del contratto di banqueting senza la necessità di porre in essere altri adempimenti, del ché la EM EVENTI sarà libera da ogni impegno rispetto alla prestazione oggetto di contratto, potrà impegnare la data prevista per l’evento con altri Clienti e potrà ritenere le somme già corrisposte a titolo di penale.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI. La EM EVENTI sarà unica responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato in servizio, non potrà pertanto crearsi alcun rapporto diretto dei fornitori o del personale con i Clienti e la EM EVENTI sarà tenuta a manlevare i Clienti stessi da ogni eventuale pretesa in tal senso. La società provvederà al reperimento di personale idoneo per l’espletamento dell’evento, così come alla fornitura delle derrate alimentari e alla loro conservazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Per gli addobbi floreali, l’intrattenimento musicale, il coordinator, l’animazione bimbi e ogni altro servizio escluso dall’oggetto del contratto di banqueting ma comunque a questo connesso e/o collegato i Clienti provvederanno per proprio conto, non potendo tali servizi ritenersi inclusi nel contratto di banqueting, tuttavia dovranno effettuare la scelta all’interno della lista di “fornitori accreditati” nell’allegato A” dalla EM EVENTI al fine di garantire la migliore armonizzazione delle singole prestazioni, la buona riuscita dell’evento ed uno standard qualitativo omogeneo. Per tale motivo l’eventuale scelta di fornitori diversi dalla lista suddetta consentirà alla EM EVENTI di esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 5 per giusto motivo. Resta ben inteso che il rapporto con uno o più “fornitori accreditati” resterà totalmente indipendente rispetto al contratto di banqueting, di tal ché i Clienti dovranno tenere indenne la società da ogni responsabilità al riguardo. I clienti, per l'erogazione di servizi professionali non rientranti nelle categorie di riferimento dei fornitori accreditati, potranno avvalersi della collaborazione di “fornitori” di proprio gradimento. Nondimeno, in tale ultima ipotesi i Clienti saranno obbligati a comunicare alla EM EVENTI via mail o a mezzo Posta elettronica Certificata i nominativi e/o qualsivoglia altro riferimento valga ad identificare il fornitore prescelto almeno 90 giorni prima dell'evento. La EM EVENTI, da suo conto, si riserva il diritto di comunicare ai Clienti il proprio diniego a far operare all'interno della struttura il fornitore esterno suddetto e chiunque collabori con esso. Tale comunicazione dovrà essere inviata ai Clienti a mezzo mail entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. I Clienti nulla potranno opporre alla scelta di non far operare all'interno della struttura il fornitore indicato, rimanendo tale valutazione di esclusiva pertinenza della EM EVENTI, la quale nulla dovrà corrispondere ai Clienti a titolo di indennizzo e/o risarcimento nel caso di somme già versate al fornitore esterno. I Clienti dovranno provvedere anche per proprio conto ad ogni eventuale tassa o sanzione conseguente all’utilizzo dei diritti musicali o di immagine, così come ogni sanzione conseguente al mancato rispetto da parte dei Clienti medesimi ovvero dei partecipanti all’evento di norme di legge vigenti o comunque di ogni più elementare regola di pubblico decoro e civile convivenza.La EM EVENTI non potrà essere mai ritenuta responsabile dai Clienti per l'eventuale indisponibilità alla realizzazione dell'evento causata fattori/eventi straordinari, non prevedibili e/o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Avverse condizioni meteorologiche di ogni genere ed entità; - Distacchi o interruzioni di utenze, allorquando non sia possibile supplire alla preparazione di cibi in altro sito; - Scioperi, sequestri o altri provvedimenti giudiziari; - Insurrezioni, guerre, terremoti, maremoti, pandemie o epidemie estese; - Fatti o atti illeciti o, comunque, comportamenti adottati in violazione di legge, all'ordine pubblico e/o all'etica morale posti in essere dai Clienti, o anche ad uno solo di essi, o dai partecipanti all’evento. Nel caso in cui per l’evento straordinario, non prevedibile e/o di forza maggiore sarà prevista una specifica disciplina a livello statale le parti vi daranno esecuzione, altrimenti l’oggetto del contratto di banqueting dovrà ritenersi affetto da impossibilità sopravvenuto con conseguente estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto, senza che i Clienti possano avanzare pretese di danni a carico della EM EVENTI. Qualora l'evento non si dovesse tenere per qualsivoglia negligenza attribuibile alla EM EVENTI o, comunque, per una responsabilità alla stessa ascrivibile, La EM EVENTI si obbliga a corrispondere ai Clienti il doppio delle somme fino a quel momento versate dagli stessi. I Clienti da parte loro si impegnano a rendere dichiarazioni veritiere in ordine al numero degli invitati, all’esistenza di allergie o intolleranze alimentari e, più in generale, a non effettuare omissioni che possano comportare ostacolo all’organizzazione dell’evento. I Clienti saranno altresì responsabili in via diretta di qualsivoglia danno di natura patrimoniale – sotto forma di danno emergente e lucro cessante – e non patrimoniale cagionato per loro azioni e/o omissioni dolose e colpose alla struttura – ivi compresi gli arredi –, al personale dipendente della EM EVENTI ed agli invitati. I clienti saranno responsabili nel caso i danni vengano causati da loro stessi e/o dalle persone da loro invitate all'evento prenotato, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, così come dinanzi delineato, in favore della EM EVENTI.

4. POLIZZA ASSICURATIVA. La EM EVENTI provvederà a stipulare una polizza a copertura dei danni da responsabilità civile che potrebbero derivare ai Clienti e ai partecipanti all’evento, adeguando il massimale al numero di partecipanti dichiarato dai Clienti, del ché non potrà essere ritenuta responsabile per quelle coperture ulteriori diverse da quelle indicate nel presente articolo, così come nel caso in cui occorressero danni ai partecipanti all’evento non dichiarati dai Clienti.

5. RECESSO. I Clienti hanno il diritto di recedere dal contratto entro e non oltre 7 giorni dalla sua sottoscrizione con un preavviso scritto tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata (da ritenersi valido solo quello pervenuto alla pec della EM EVENTI dalla pec di uno dei due Clienti che dovrà esercitare il recesso anche per delega dell’altro/a), avendo così il diritto a vedersi restituita integralmente la somma corrisposta a titolo di acconto, rispetto alla quale la EM EVENTI non avrà alcun diritto di ritenzione. I Clienti potranno altresì recedere in ogni momento dal contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire, con le medesime modalità dinanzi indicate, alla EM EVENTI, la quale avrà tuttavia diritto a ritenere le somme fino a quel momento corrisposte a titolo di acconto dai Clienti stessi. I Clienti dovranno tempestivamente comunicare alla EM EVENTI l'eventuale insorgenza di fattori esterni e/o gravi motivi che comportino l'oggettiva impossibilità a prendere parte all'evento previsto per fattori esterni non riconducibili alla volontà dei Clienti stessi e, comunque, non altrimenti eludibili, quali ad esempio senza alcuna pretesa di esaustività, problematiche di ordine sanitario, quali: - Ricoveri da infortuni o malattia; - Condizioni di infermità temporanea derivante da malattia o infortunio comprovata da certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie pubbliche, che comprovi l'impossibilità di partecipare all’evento. In tali casi, le Parti concordano sin da ora che le somme da queste ricevute, saranno imputate ai servizi da svolgere in occasione dell’evento da svolgere, senza maggiorazioni e/o penali e la data dell’evento, come indicata nel CONTRATTO DI BANQUETING, sarà differita a data da definirsi di comune accordo, comunque subordinata alle disponibilità della EM EVENTI. Nel caso di mancata scelta tra le date indicate disponibili dalla EM EVENTI, il contratto si intenderà risolto di diritto e la EM EVENTI non avrà più alcun obbligo nei confronti dei Clienti e potrà trattenere a titolo di penale le somme fino a quel momento corrisposte a titolo di acconto. La EM EVENTI potrà recedere dal contratto solo per gravi motivi che dovranno essere esplicitati nella nota inviata, tramite raccomandata a/r o pec (da ritenersi valida se inoltrata dalla pec della EM EVENTI alla pec dei Clienti) con un preavviso di almeno 150 giorni prima rispetto alla data dell’evento, con l’obbligo della società di versare in favore dei Clienti tutte le somme fino a quel momento ricevute, senza tuttavia dover corrispondere nulla a titolo di risarcimento danni essendo tale evenienza esclusa per volere di entrambe le parti, con espressa rinuncia ora per allora da parte dei Clienti a qualsivoglia pretesa ulteriore rispetto la restituzione delle somme versate. Nel caso in cui la EM EVENTI dovesse esercitare il diritto di recesso così come dinanzi delineato con un preavviso inferiore ai 150 giorni si obbliga a corrispondere ai Clienti a titolo di penale una somma pari al doppio di quanto fino a quel momento ricevuto dagli stessi.

6. ALLERGIE E INTOLLERANZE. I Clienti al momento della sottoscrizione del contratto di banqueting sono tenuti ad indicare l’esistenza di allergie o intolleranze alimentari relative sia alle loro persone, sia agli altri partecipanti all’evento dichiarando esplicitamente il nominativo di ciascuno e il tipo di allergia o intolleranza sofferta. La EM EVENTI non potrà essere ritenuta responsabile ed i Clienti saranno tenuti a manlevarla rispetto agli accadimenti conseguenti le intolleranze o le allergie non dichiarate ovvero dichiarate in maniera errata o incompleta.

7. QUOTAZIONI MENÙ. Le quotazioni del menù come da contratto sottoscritto si intendono tutte comprese di IVA come per Legge (al 10%). Per i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni la quotazione verrà ridotta del 50% rispetto a quella indicata per gli adulti, del pari verrà ridotta del 50% la quotazione riferita alle persone dello staff che partecipano all’evento, anticipatamente incluso nella lista degli invitati, per tali da intendere anche le persone di staff dei “fornitori accreditati” quali a titolo meramente esemplificativo: fotografi, cantanti, musicisti, dj, operatori video, etc…

8. PRIVACY E IMMAGINE. I Clienti autorizzano la EM EVENTI al trattamento dei dati personali forniti, anche per mero scopo pubblicitario senza limitazioni di sorta e dichiarano di avere ricevuto tutte le informazioni di cui al novellato Codice Europeo sulla Privacy. Del pari autorizzano espressamente la EM EVENTI ad utilizzare per mero scopo illustrativo e pubblicitario, anche tramite pubblicazione sui social network e sul sito internet della società o delle strutture ricettive di cui si avvale per la propria attività commerciale, immagini tratte dall’evento realizzato (oggetto del contratto di banqueting) fornite dagli stessi Clienti o dal “fornitore accreditato” su autorizzazione dei Clienti medesimi.

9. MODIFICHE, RINVIO E FORO. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia. Ogni eventuale modifica del presente contratto sarà valida ed efficace tra le parti solo se concordata in forma scritta, per tale intendendo efficace anche la modifica avvenuta tramite scambio di mail, dalle quali si possa evincere la proposta di modifica di una parte e l’accettazione dell’altra.Per ogni eventuale controversia relativa alla validità ed efficacia del contratto di banqueting e delle presenti condizioni generali, così come per la loro interpretazione ed esecuzioni, le parti concordano nel ritenere quale Foro Unico competente il Tribunale di Velletri con esplicita esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente anche di natura convenzionale. Letto, confermato e sottoscritto in Pomezia. Il 00/00/0000

I CLIENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EM EVENTI S.R.L.

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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss c.c le parti dichiarano di avere letto, concordato, discusso e approvato nello specifico le seguenti condizioni: 1 Conclusione del contratto, 2 Compenso e risoluzione, 3 Obbligazioni delle parti, 5 Recesso, 8 Privacy e immagine, 9 Modifiche, rinvio e foro. Letto, confermato e sottoscritto in Pomezia il 00/00/0000

I CLIENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 EM EVENTI S.R.L.

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